Con la sentenza n. 15138/2017 depositata il 27 marzo scorso, lo stabilisce la Cassazione : in caso di crollo di un edificio il progettista è imputabile esclusivamente per il mancato rispetto delle norme tecniche vigenti al momento del suo operato.
Oggetto della sentenza è il crollo, avvenuto nel 2004, di un edificio degli anni Sessanta in origine (1961-1962) costituito da un piano seminterrato e da un piano terreno rialzato, con destinazione residenziale. Lo stesso edificio era stato successivamente rialzato di 2 piani e tra il 1964 e il 1965 era stato effettuato un ampliamento del piano terra, su denuncia per opere edilizie presentata da un geometra.
Proprio quest’ultimo intervento può essere considerato l’antecedente causale del crollo, mentre non è emerso in modo chiaro un altrettanto rilievo causale delle opere realizzate nel 1988, sempre dallo stesso geometra.
Dato che al momento dei lavori di ampliamento del piano terreno erano vigenti regole tecniche del tutto diverse in tema di carichi massimi (molto prima del D.M. del 20.11.1987), il geometra che ha operato non può essere considerato responsabile del crollo in quanto aveva rispettato le regole dell’epoca, qualificabili come norme cautelari.
VIA: EDILTECNICO.IT
Mi piace pensare di far parte di quella ristretta minoranza che ancora si emoziona alla vista di una struttura. Progetto INGEGNERIA nasce per creare connessioni e mettersi in gioco tutti i giorni. Il sogno nel cassetto? Trasformare un piccolo blog in una grande community per tutti gli amanti dell’ingegneria.