Il Correttivo appalti in 15 passi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 – Supplemento Ordinario n. 22 – è stato pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento entra in vigore il 20/05/2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta).
Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, in modo da perseguire l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa L. 11/2016 si era prefissata.

Ecco le 15 principali novità contenute nel Decreto Correttivo del Codice degli appalti:

1) Varianti senza silenzio-assenso.

Il presidente ANAC aveva giudicato assolutamente inapplicabile la norma che imponeva all’Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro. Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, il Correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

2) Salvi per 12 mesi i vecchi progetti definitivi.

Sull’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (il cd. appalto integrato) si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l’appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Rimane inoltre la fase transitoria che riguarda tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso che vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara scende però a dodici mesi.

3) Meno trasparenza sotto i 40mila euro.

Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono il paletto a presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall’ANAC. Come richiesto da Comuni e Regioni, il correttivo archivia la proposta dei due preventivi e cancella anche l’obbligo di motivare la scelta dell’affidamento diretto.

4) Attestato SOA e direttori tecnici: accettate le proposte avanzate dalle imprese

Per evitare l’espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell’attestazione SOA, il Correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi 10 esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori cinque esercizi degli ultimi dieci anni.

5) Certificati di pagamento entro 45 giorni dal SAL

Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL).

6) Rating di impresa volontario e premiante

Svolta sul rating di impresa. La soluzione individuata dall’ANAC è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l’applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

7) Subappalto: non decide più la PA

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell’articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione.

8) Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione.

Salta la norma che prevedeva di articolare su base regionale l’albo ANAC dei commissari di gara. Tenendo l’articolazione nazionale dell’Albo, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare.

9) Partenariati con contributo pubblico al 49%.

Il correttivo dice sì all’innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l’equilibrio economico finanziario della concessione.

10) Massimo ribasso fino a due milioni.

Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per utilizzare il criterio del prezzo più basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria, che per il MIT include anche la procedura diretta (invito agli operatori), e mandare in gara il progetto esecutivo.

11) Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti.

Arriva una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio.

12) Manodopera e sicurezza più chiari i costi.

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d’asta. Il codice interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all’aggiornamento.

13) Anticipazione prezzo: per il calcolo della fideiussione sarà valutato il valore dell’aggiudicazione e non il valore stimato dell’appalto.

Confermato l’istituto dell’anticipazione del prezzo, che andrà pagata all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La novità risiede nelle modalità di calcolo del valore dell’importo da versare. Andrà parametrato al valore dell’aggiudicazione e non più al valore stimato dell’appalto. Il suo importo sarà a conti fatti più basso.

14) General contractor oltre 100 milioni

Il general contractor resta nell’impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. Le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro.

15) Trattativa privata, cresce il numero degli inviti.

Confermato a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.

 

Via: cnabz.com

 

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