La legge sull’equo compenso non impedisce di espletare manifestazioni d’interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito. 

Nota a sentenza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 30 settembre 2019, n. 11411.

  1. Il nostro ordinamento non vieta la possibilità di prevedere consulenze a carattere gratuito;
  2. L’equità del compenso è obbligatorio nel solo caso in cui lo stesso sia previsto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva pubblicato il 27.2.2019 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito di durata biennale relativi al diritto nazionale ed europeo e altre materie specialistiche. Tra le finalità vi era quella di adeguare l’ordinamento interno alle direttive e ai regolamenti di natura comunitaria.

Tale avviso veniva impugnato da un libero professionista poiché ritenuto violativo dei princìpi di cui all’art. 36 Cost. e della legge sull’equo compenso (applicabile ad ogni rapporto tra professionisti e pA) entrambi ostativi allo svolgimento gratuito di prestazioni professionali.

In particolare, il ricorrente sosteneva che l’oggetto dell’avviso doveva essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 c.c. o, eventualmente, alla fattispecie degli appalti di servizi. In entrambi i casi doveva trovare applicazione la legge sull’equo compenso, applicabile a tutti i lavoratori autonomi a seguito degli interventi normativi del 2017 e del 2018.

Infine, il libero professionista riteneva che fosse comunque violato l’art. 2233 c.c., che con riferimento all’art. 36 Cost., statuisce che “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.  

Nonostante tali argomentazioni il T.A.R. ha ritenuto il ricorso privo di fondamento sul presupposto che dovesse essere diversamente inquadrato l’oggetto dell’avviso. In particolare, i giudici amministrativi evidenziano come in realtà sia stato richiesto ai professionisti in possesso dei requisiti indicati dal Ministero “una mera manifestazione di interesse a prestare, senza che sia prefissata la frequenza e l’entità dell’eventuale ‘prestazione’ nell’arco temporale di due anni, la propria consulenza nelle stesse suddette materie ‘in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari’”.

Proprio tale “genericità” dell’avviso è, secondo i giudici amministrativi, elemento caratterizzante e non vizio di legittimità. Inoltre, la valutazione positiva con conseguente “selezione” dei curricula non comporta l’instaurazione di “alcun rapporto di lavoro né è prevista la fornitura di un servizio professionale” né comporta la qualificazione del rapporto “come contratto di lavoro autonomo” vista la possibilità del professionista di poter porre fine in qualsiasi momento unilateralmente all’incarico.

Sempre in tale direzione escludono la classificazione di tale avviso come servizio da sottoporre alla disciplina del Codice degli appalti data “l’assenza della previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dell’individuazione puntuale  dell’oggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché di una selezione vera e propria, con graduatoria finale”.

Non può, inoltre, militare contrariamente neanche la richiesta da parte del ministero di requisiti minimi finalizzati esclusivamente ad individuare professionisti qualificati idonei a “dare un contributo rilevante nelle materie e nell’ambito delle attività indicate”.    

Sulla scorta di tali considerazioni il T.A.R. giunge alla conclusione che “il carattere gratuito della consulenza appare legittimo” dato che, peraltro, “nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso”.

Non può, infatti, affermarsi che “la disciplina dell’equo compenso (…) presenti tale carattere ostativo. Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo”. Dunque, l’equità del compenso vi deve essere solo nel caso in cui sia stato previsto un compenso! In caso di totale assenza dello stesso non si può parlare (e quindi neanche pretendere) di equità!

Ma non è tutto! I giudici amministrativi affermano che il professionista può, peraltro, “trarre vantaggi di natura diversa in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae”.

Insomma, sembrerebbe che tra i tanti “investimenti” (con relative incertezze e, appunto, sacrifici) che soprattutto i liberi professionisti devono affrontare nel loro percorso lavorativo vi sia anche quello di poter prestare gratuitamente la propria attività nella speranza che un giorno, il lavoro svolto (rectius l’“arricchimento professionale” conseguito) e la possibilità di vantare tale esperienza nel proprio curriculum vitae siano a loro volta “procacciatori di affari”!

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