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Superbonus 110% e abusi edilizi: come ottenere l’agevolazione fiscale

Il d.lg. n. 34/2019 c.d. Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus 110%, in aggiunta alle misure previste in precedenza da Sismabonus ed Ecobonus.

Una novità importante della nuova misura è la possibilità di godere dell’aliquota del 110% di detrazione delle spese effettuate nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, con l’aggiunta di ulteriori 6 mesi in caso di spese sostenute per lavori condominiali o realizzati su parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche purché al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

In alternativa alla detrazione vi è la possibilità di usufruire del contributo anticipato in forma di sconto applicato dai fornitori di beni o servizi o di optare per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.

Gli interventi che si possono effettuare sono quelli di efficientamento energetico, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Una delle problematiche principali emerse di frequente, a causa della diffusione su tutto il territorio nazionale di opere realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo, è la possibilità di usufruire di tale agevolazione fiscale anche in presenza di un abuso edilizio.

In primis va chiarito che qualora l’immobile risulti realizzato in assenza totale di titolo edilizio non si potrà usufruire del Superbonus.

A parte tale circostanza che rappresenta una extrema ratio, in realtà, qualora ci siano interventi abusivi realizzati in contrasto con il titolo abilitativo, gli stessi, secondo quanto disposto dall’art. 49 T.U. dell’edilizia, non incideranno ai fini dell’agevolazione fiscale qualora non superino del 2% le misure prescritte per singola unità immobiliare.

Qualora le difformità, invece, eccedano tale soglia del 2% si dovrà valutare la possibilità di applicare la c.d. sanatoria ai sensi dell’art. 36 T.U. dell’edilizia. Infatti, è possibile usufruire dell’agevolazione qualora si tratti di interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria di edifici esistenti eseguiti in assenza del permesso di costruire o di S.C.I.A. o nel caso di difformità o di modifiche essenziali rispetto al titolo effettivamente concesso. Sarà altresì necessario che gli interventi realizzati abusivamente rispettino comunque la disciplina urbanistica-edilizia vigente al momento della realizzazione degli stessi e della presentazione dell’istanza di conformità. Tale istanza andrà presentata all’ufficio comunale competente. Una volta ottenuta la sanatoria la stessa avrà efficacia retroattiva ovvero andrà a “coprire” i lavori abusivi sin dal momento della realizzazione con possibilità di godere dell’agevolazione fiscale. Si supera in tal modo uno degli ostacoli principali alla possibilità di usufruire del Superbonus 110%.

Infine, è opportuno aggiungere che l’Agenzia delle Entrate con il parere n. 910-1/2020 ha specificato che gli interventi di edilizia libera su un immobile oggetto di condono e non ancora sanato potranno essere comunque assoggettati all’agevolazione fiscale del Superbonus.

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