BONUS 110 % – LE INSIDIE DI CARATTERE PENALE E LE PROBLEMATICHE DI NATURA CIVILISTICA E AMMINISTRATIVA

Premessa

Tale articolo non intende soffermarsi su quali siano i lavori rientranti nel bonus del 110%. Piuttosto, indirizzato sia ai tecnici del settore sia a chi si appresta a voler eseguire dei lavori sfruttando il cosiddetto “superbonus”, vuol essere un vademecum sulle “trappole” di natura penale, così come sulle insidie del relativo procedimento civile ed amministrativo, con i relativi errori che vanno accuratamente evitati. Per tali motivi, prima di procedere alla stesura definitiva dell’articolo, si è preferito aspettare la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Profili di Diritto Penale

Sotto il profilo penale due sono gli elementi di maggiore criticità da tenere in considerazione: il primo è l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato con riferimento agli interventi realizzati ed ai costi sostenuti, il secondo è la conformità urbanistica dell’immobile.

Per gli interventi di efficientamento energetico infatti, al fine di poter richiedere il Superbonus (sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione che dell’opzione per la cessione o lo sconto), è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato al fine di dimostrare: 1) che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti e 2) la congruità delle spese sostenute. Meccanismo analogo è previsto per gli interventi antisismici, laddove la dichiarazione deve essere asseverata da tecnici specializzati e deve attestare l’efficacia dei lavori con riferimento alla riduzione del rischio sismico.

Sul punto, all’articolo 119, comma 14 del decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 è anche espressamente previsto che
“Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.

Occorre quindi comprendere quale sia il riferimento alle sanzioni penali.

L’art. 481 c.p., rubricato “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 5161”.

Nessun dubbio che il tecnico, al momento di redigere tale asseverazione, svolga un servizio di pubblica necessità. Piuttosto, occorre domandarsi se tale asseverazione rientri o meno nella nozione di “certificato”.

La giurisprudenza non ha tentato (a differenza della dottrina) di dare una definizione sistematica di cosa si intenda per certificato. Piuttosto, la stessa ne ha “ampliato il catalogo” a seconda della questione pratica sottoposta.

Ad esempio, per evidente affinità con il tema trattato, si evidenzia che l’iniziale contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura o meno di certificato della relazione di accompagnamento alla DIA è stato risolto nel senso di ritenere che “Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio” (ex plurimis C., Sez. III, 21.2.2017, n. 33307).

Ne deriverebbe che, sotto il profilo oggettivo il tecnico, nella sua asseverazione, è obbligato a certificare il vero pena la configurabilità del reato di cui al 481 c.p.

E se il tecnico asseveratore commette un errore o se tale errore glielo lo si fa commettere di proposito?

Sotto il profilo soggettivo la giurisprudenza ampiamente maggioritaria tende, di fatto, a far quasi corrispondere il dolo con la condotta, o comunque a presumere l’elemento soggettivo da quello oggettivo. Il dolo del reato è in ogni caso generico e cioè consiste nella sola coscienza e volontà di rappresentare il falso, senza che rilevi alcuno scopo ulteriore quale può essere, ad esempio, quello di far ottenerela detrazione del 110% al proprio cliente.

Raramente la giurisprudenza riconosce una condotta colposa dell’agente (che determinerebbe l’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo) mentre, a parere di chi scrive, maggiormente interessante è la tematica del falso per induzione.

L’articolo 48 c.p., infatti, prevede che se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

Per il tecnico asseveratore potrebbe quindi essere più agevole dimostrare che il reato sia stato commesso per essere stato tratto in inganno dal proprio cliente piuttosto che dimostrare che l’errore sia stato commesso per colpa.
Analizzato quindi l’obbligo, da parte del tecnico asseveratore, di fornire dei dati perfettamente aderenti alla realtà e delle relative conseguenze, il secondo aspetto rilevante sotto il profilo penale è quello della conformità urbanistica dell’immobile sul quale si vogliono effettuare i lavori.

Infatti, la richiesta di accedere al bonus del 110 % per un immobile urbanisticamente non conforme (magari perché c’è stato un aumento della volumetria mai dichiarato) non solo verrebbe respinta, ma rischia addirittura di tramutarsi in una auto denuncia per i reati di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2001.

Più in particolare, se pare improbabile, per una serie di ragioni, una autodenuncia per il reato di lottizzazione abusiva vera e propria, diverso è il caso dei lavori eseguiti in totale o parziale difformità dal permesso di costruire o in assenza dello stesso. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso, assai diffuso nella pratica, di un aumento della volumetria o del cambio di destinazione d’uso anche solo di una parte dell’immobile (ad esempio avendo adibito a stanza abitabile un vano tecnico).

Tali casi sono assai frequenti nella pratica e le conseguenze penalistiche variano a seconda dei casi. Occorre infatti innanzitutto considerare che le opere costruite in variazione od in assenza del PdC sono, generalmente, reati non permanenti o, più precisamente, la permanenza cessa con l’ultimazione delle opere abusive; sempre che, secondo parte della giurisprudenza, le stesse non siano insistenti su zone sottoposte a vincolo storico, archeologico, paesaggistico o ambientale (tralasciando la tematica del sequestro che presuppone l’esistenza di un procedimento penale in corso).

Essendo la prescrizione ordinaria di tali reati contravvenzionali di quattro anni (prorogati a cinque qualora avvenga un atto interruttivo) ne deriva che l’abuso, se ultimato almeno da quattro anni e se non ricadente nelle zone precedentemente indicate, sarebbe, sotto il profilo penalistico, prescritto. Ciò ovviamente a condizione che si riesca a provare la data o per lo meno il periodo di ultimazione delle opere.

La prescrizione del reato però non libererebbe comunque il proprietario dalle importanti conseguenze sul piano amministrativo.

Profili di Diritto Amministrativo

Sul piano del diritto amministrativo è necessario comprendere quali interventi non necessitano di titoli abilitativi per la loro realizzazione e compatibilità con la normativa nazionale in tema, ad esempio, di sicurezza, beni culturali ecc..
Il riferimento normativo per eccellenza in tema di c.d. edilizia libera è l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e da ultimo il Glossario di cui al D.M. del 2 marzo 2018.

In merito alla prima fonte, negli anni vi sono stati diversi problemi di natura applicativa che hanno portato a contenziosi tra Enti locali e privati in quanto tale testo non riporta una classificazione delle opere da realizzare liberamente, bensì delle categorie generali.
Oggi, invece, grazie al Glossario sono state finalmente elencate le opere e gli interventi che si possono effettuare senza richiedere permessi o protocollare comunicazioni ai Comuni.

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che qui viene citato limitatamente a quanto di interesse ai fini della presente trattazione, prevede che tra gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi vi sono la manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw, l’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al dm 1444/68.

Tra quelle ora indicate espressamente nel Glossario del 2018 vi sono la installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento (e per alcune di queste l’efficientamento) di: pannelli solari, fotovoltaici e generatoti microeolici, pompe di calore aria – aria; impianti di climatizzazione, di distribuzione e utilizzo di gas; impianti elettrici; parapetti e ringhiere; impianti di illuminazione esterna; rivestimenti interni ed esterni; serramenti ed infissi interni ed esterni; intonaco interno ed esterno.
Molti di questi interventi appena indicati, in realtà, rientravano già nella espressione “amministrazione ordinaria” di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 come, ad esempio, il rinnovamento e la riparazione e sostituzione di infissi.

Tanto premesso sarà necessario, però, rispettare sempre e comunque la normativa vigente in materia di sicurezza, antincendio, antisismica, efficientamento energetico, beni culturali e paesaggio, piani particolareggiati per i centri storici. La violazione di tali normative costituisce infatti illecito di carattere amministrativo e a volte anche di carattere penale.

Profili di Diritto Civile

Dal punto di vista civilistico, il dato saliente del c.d. Superbonus è sicuramente rappresentato dalla possibilità concessa al beneficiario, in alternativa alla detrazione fiscale, di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, all’impresa appaltatrice dei lavori o ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito.

Tuttavia, prima di affrontare il tema della responsabilità civile derivante dalla violazione degli obblighi correlati all’ottenimento del su citato beneficio, occorre preliminarmente spiegare in cosa consiste la cessione del credito.

Si tratta di una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio che ne investe il lato attivo (creditore). Sicché, per effetto del consenso del creditore originario (cedente) e del suo avente causa (cessionario), il credito si trasferisce dalla sfera giuridica del primo alla sfera giuridica del secondo, senza che sia necessario il consenso del debitore.

L’efficacia traslativa della cessione del credito determina, però, importanti conseguenze sotto il profilo relazionale dei due protagonisti del rapporto obbligatorio, cedente e cessionario. In particolare, in virtù dell’avvenuta cessione del credito, sorge in capo al creditore cedente l’obbligo ex art. 1262 c.c. di consegnare al creditore cessionario tutti i documenti comprovanti il credito, pena la responsabilità per i danni derivanti dalla violazione dello stesso.
Ed è proprio in questa prospettiva che si collocano gli adempimenti specificati dall’Agenzia delle Entrate e riguardanti la certificazione necessaria per poter cedere ad altri soggetti il credito di imposta maturato per effetto dei lavori soggetti al c.d. Superbonus.

In particolare, se il contribuente opta per lo sconto o la cessione del credito, oltre ai normali adempimenti richiesti per beneficiare della detrazionedeve dotarsi del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da soggetti qualificati, ossia commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, previa verifica circa l’avvenuto rilascio delle perizie asseverate dai professionisti incaricati.

In pratica, la perizia asseverata è finalizzata a dimostrare sia che l’intervento rispetta i requisiti tecnici richiesti, sia la congruità delle spese sostenute.

Una eventuale asseverazione infedele, oltre a configurare una responsabilità penale e amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa), può determinare, altresì, in capo al tecnico asseveratore una responsabilità civile per i danni cagionati al committente, il quale decadrebbe dal beneficio fiscale ed eventualmente per il danno patrimoniale cagionato allo Stato, sostanziantesi nel mancato incasso delle somme di denaro corrispondenti al valore del credito di imposta.

Al fine di arginare il rischio che la pretesa risarcitoria avanzata dai danneggiati sopra citati resti insoddisfatta a causa della insufficiente garanzia patrimoniale del danneggiante, si prevede l’obbligo da parte dei tecnici asseveratori di stipulare una polizza assicurativa il cui massimale sia adeguato alla mole degli incarichi ricevuti e comunque non inferiore a € 500.000,00.

Avvocati Giovanni Carlo Angelini de Miccolis, Stefano Maria Sisto, Vittorio Fiume















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8 comments

  1. Quindi se sono stati fatti dei lavori in alcuni appartamenti posti in un condominio,di ampliamento di alcuni spazi come potrebbe essere l’abbattimento di un muro divisorio xrendere ad esempio una cucina open space e questi lavori non sono mai stati dichiarati.Il condominio rischia di non poter usufruire del credito d’imposta?

    • Nel caso specifico che lei ha illustrato, rendere due vani comunicanti non richiede alcuna s.c.i.a. per cui tale tipologia di intervento non incide minimamente sulla richiesta relativa al super bonus.

  2. maurizio bizioli

    Riflessioni ed ulteriori dubbi.
    – Interventi in SCIA per isolamento tetto, isolamento facciate con sostituzione serramenti in trainante e rifacimento pavimenti e servizi per riscaldamento a pavimento oltre a sanitari in trainato. A parte il visto di conformità, per il resto entrano in ballo almeno due professionisti: il termotecnico per le asseverazioni circa i requisiti e per le APE, ed il tecnico geometra/ing/arch per la pratica SCIA e per l’individuazione ed il computo da opere edili.
    Al committente/impresa-sconto in fattura/banca serve un computo che includa sia le opere trainanti da isolamento che quelle edili e impiantistiche.
    Nelle opere edili sono inclusi gli interventi del rifacimento manto di copertura con camini, ventilazione, lattonerie, impianti tv ecc., oltre al rifacimento intonaci, davanzali, barriere, caldane, piastrellature orizzontali e verticali, lattonerie di frontalino, barriere ecc.
    Il termotecnico dovrà a sua volta definire isolamenti, ponti termici, cappotti, serramenti, riscaldamento/raffrescamento, pannelli solari, fotovoltaico ed asseverarne tipologia e congruità.
    L’asseverazione riguardante le opere edili, non di competenza del termotecnico, chi le deve sottoscrivere e sulla base di quali listini?
    Debbono quindi essere presenti due figure professionali ben distinte?
    Le spese tecniche di questa seconda figura dovranno essere in linea con il decreto MISE ed essere aggiunte a quelle del termotecnico?

    • Saranno necessarie diverse figure professionali a seconda della tipologia di certificazione che servirà. Tuttavia è possibile rivolgersi a società di ingegneria munite delle diverse figure professionali dovendo interfacciarsi così il committente con una sola “persona”. Sarà la società che si occuperà poi di fare asseverare le certificazioni dai vari professionisti.

      • maurizio bizioli

        Ringrazio.
        In merito all’articolo, non riesco a trovare un preciso nesso causale fra l’asseverazione in merito agli interventi autorizzati ( trainanti e trainati ) e la conformità urbanistica dell’immobile.
        In particolare, se trattasi di condominio il tecnico dovrebbe verificare che ogni u.i. sia conforme a quanto autorizzato e nel caso di difformità non accettare l’incarico magari dopo aver perso molto tempo per le verifiche per le quali l’accesso agli atti deve comunque essere autorizzato dalle proprietà?
        Mi sembra quanto meno anacronistico.
        La ringrazio anticipatamente per il parere.

  3. Antonietta Volpe

    In particolare, se il contribuente opta per lo sconto o la cessione del credito, oltre ai normali adempimenti richiesti per beneficiare della detrazione, deve dotarsi del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da soggetti qualificati, ossia commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, previa verifica circa l’avvenuto rilascio delle perizie asseverate dai professionisti incaricati.

    Quali sono questi documenti?

  4. Per un proprietario di immobile da demolire e ricostruire che intende avvalersi di aziende che svolgono i lavori, nella modalità “chiavi in mano”, quali ambiti è obbligato a monitorare e quali sono i rischi in cui può incorrere nel caso di cessione del credito derivante dal Sismabonus ?

  5. fiorillo antonio

    per la richiesta del bonus 110 le coperture in legno nel giardino staccate dalla casa devono essere smontate perché irregolari o possono essere sanate

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